Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale
Dopo la Costituzione apostolica Veritatis Gaudium che conferma la disciplina già esistente circa la formazione ordinaria dei futuri canonisti, attraverso i gradi di Licenza e di Dottorato, la recente Istruzione emanata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica si pone nel solco degli indirizzi emersi dalle recenti Assemblee sinodali sulla famiglia, affinché sia facilitato l’accesso agli studi canonistici, potenziando e migliorando così la qualità nella formazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici presenti in tutto il mondo. Tale facilitazione è stata disegnata con due strategie volte a invogliare il conseguimento dei citati gradi accademici.
La prima strategia consiste nella previsione di una formazione straordinaria per conseguire una preparazione minima per le attività previste in ambito giudiziario, nonché i nuovi titoli di Consulente di primo, di secondo e di terzo livello. Il primo dei titoli è indirizzato a coloro che si occuperanno fondamentalmente della pastorale giudiziaria in un ambito parrocchiale; il secondo titolo è rivolto a coloro che svolgono la pastorale giudiziaria in una struttura stabile (consultori, uffici di mediazione familiare…). Il terzo dei titoli è indirizzato soprattutto a quelle figure del processo rispetto alle quali il Codice non prevede il possesso obbligatorio della Licenza o del Dottorato.
La Formazione per alcune attività nell’ambito giudiziario si riferisce agli uffici dell’istruttore/uditore, dell’assessore, del moderatore della Cancelleria del Tribunale, del notaio e del perito. Detta formazione permette ai Vescovi di dare un contenuto più concreto a quanto il Codice prevede in termini di “buona dottrina”; rispetto all’istruttore e all’assessore, l’Istruzione avverte però che tale preparazione è utile per i processi ordinari e documentali, in quanto l’istruttore e l’assessore nei processi “brevior” devono consigliare il Vescovo non solo sul fatto ma anche sul diritto. È per questo motivo motivo che l’Istruzione suggerisce di puntare alla formazione ordinaria di Licenza e Dottorato.
Per gli avvocati, il Codice prevede il possesso del titolo di dottorato o l’essere vere peritus; quest’ultima generica qualifica è considerata nell’Istruzione in riferimento a “situazioni eccezionali” (per esempio, la mancanza di avvocati con i titoli ordinari), alle quali può sopperire inizialmente il nuovo modulo di consulente di terzo livello che si conclude con il conferimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale. Nell’Istruzione si prevede che a questo Diploma possano ricorrere transitoriamente anche coloro che sono destinati a uffici per i quali il Codice richiede la Licenza e il Dottorato; in tal caso, questo Diploma potrebbe essere un titolo utile al Vescovo per giustificare la sua obbligata richiesta di dispensa dai gradi accademici al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Nell’Istruzione si afferma con estrema chiarezza che la nuova formazione straordinaria ora prevista e articolata nelle diverse modalità indicate, non è destinata a deprimere la formazione ordinaria e il conseguimento dei titoli di Licenza e Dottorato ma «ma semmai ad incentivarli e a favorirli» (n. 3). La seconda strategia, in effetti, consiste nella possibilità di approfittare in una successiva iscrizione al ciclo di Licenza (formazione ordinaria) dei corsi seguiti nella formazione straordinaria, alcuni dei quali possono essere frequentati parzialmente on-line.
L’Institutum Utriusque Iuris che è nella Pontificia Università Lateranense è già pronto a rispondere a questa nuova sfida formativa, mettendo a disposizione di tutti i futuri studenti e delle loro Chiese particolari, specialmente di quelle più lontane, la qualità dei propri docenti, la consolidata formazione accademica ben nota e la nuova organizzazione anche on-line dei suoi corsi.